Proposta di Mozione n. 569 – Chiarimenti sull’obbligatorietà della certificazione medica per l’attività sportiva
Ill.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
SEDE
Proposta di mozione n. 569
Chiarimenti sull’obbligatorietà della certificazione medica per l’attività sportiva
Premesso che:
- la disciplina delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva ha subito negli ultimi anni una rapida e confusa evoluzione. In particolare, il Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, in applicazione dell’art. 7 comma 11 della Legge 8 novembre 2012, n. 189, ha riorganizzato la disciplina stabilendo i criteri e i parametri su cui basare l’obbligatorietà della certificazione per l’attività sportiva non agonistica ed introducendo il concetto di attività ludico-motoria. Parziali modificazioni si sono avute con la Legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale, al fine dichiarato di “salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni”, e con la Legge 30 ottobre 2013, n. 135 che ha aggiornato le modalità di certificazione dell’attività sportiva non agonistica. Nell’applicazione di queste norme sono emerse molte criticità, tanto da indurre il Ministero della Salute a istituire, nel giugno del 2014, un gruppo di lavoro che ha avuto il compito di approfondire questa materia;
- il Ministro della Salute – anche grazie al contributo del gruppo di lavoro sopra citato – in data 8 agosto 2014 ha adottato con proprio decreto le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”, le quali hanno ribadito che le attività sportive non agonistiche – soggette ad obbligo di certificazione – sono quelle praticate da: alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
- in merito a questo decreto, ancora non sufficientemente chiaro ed esaustivo, il 16/06/2015 il Ministero della Salute ha emanato una nota esplicativa con lo scopo di “fornire ulteriori indicazioni per garantire la corretta applicazione del decreto in esame”. Nella nota, si specifica che il CONI dovrà provvedere “ad impartire idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell’ambito di tale attività (non agonistica): a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate; b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico; c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva. Ciò al fine di limitare alla sola categoria sub. a) l’obbligo di certificazione sanitaria.”;
- il 10/06/2016 il CONI ha inviato una circolare a FSI, DSA, EPS e Comitati Regionali del CONI nella quale si specificano quali siano da considerare “tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico”, individuando una serie di discipline (es. Sport di Tiro, Bridge, Biliardo sportivo, Curling …) e aggiungendo che nell’alveo di questa categoria rientrano “le altre attività facenti capo alle FSI, alle DSA e agli EPS il cui impegno fisico sia evidentemente minimo”;
- la Giunta Regionale del Veneto il 28/04/15 ha approvato una delibera con oggetto “Disciplina delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva”, nella quale si legge: “Si evidenzia che l’obbligatorietà , prevista per legge, di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, che limita la libertà individuale in relazione alla tutela di un bene sovraordinato, la quale deve essere utilizzata in modo rigoroso e non può essere estesa in modo indiscriminato a qualsiasi situazione collegata all’attività fisico-motoria. Tanto più se si considera che evidenze scientifiche consolidate dimostrano l’efficacia dell’attività fisica e motoria nel promuovere la salute della popolazione e nel prevenire molte patologie croniche, per cui bisogna evitare di frapporre inutili ostacoli a chi intende adottare stili di vita più attivi e dedicarsi a forme di attività fisica che non si configurino come attività sportiva in senso stretto. (…) La certificazione di idoneità si rende necessaria solo in presenza di attività fisico-motorie che si caratterizzano come sportive. A tal riguardo, come precisato altresì da altre Regioni, in particolare l’Emilia Romagna, l’attività motoria può essere definita “sportiva” se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni sportive nazionali (…). Ne consegue, dunque, che le attività che non possono essere ricondotte al concetto di “attività sportiva” sono da considerare a tutti gli effetti ludico-motorie e come tali da non assoggettare all’obbligo di certificazione medica, indipendentemente da chi le organizzi”;
- la Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 all’articolo 2 (Definizioni) definisce l’attività sportiva “qualsiasi forma di attività fisica finalizzata alla pratica di una disciplina sportiva svolta nel rispetto delle regole e dei codici di comportamento fissati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli” e l’attività motoria “l'attività fisica liberamente praticata per il benessere psico-fisico e per un'equilibrata crescita personale, culturale e sociale lungo tutto l'arco della vita”;
- la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2015 si era espressa per una rivisitazione della definizione di attività sportiva non agonistica contenuta nelle “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”, sostenendo che non basta a definire il concetto di attività sportiva il criterio relativo al soggetto che cura l’organizzazione delle attività (organi scolastici, CONI, società e associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva) né il criterio riguardante la persona che partecipa all’attività (l’essere o meno tesserato alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva).
Considerato che
- è del tutto evidente che ancora oggi non appare certo il profilo dei soggetti che sono esentati dall’obbligo di ottenere la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, risultando non esaustiva la definizione di “altre attività facenti capo alle FSI, alle DSA e agli EPS il cui impegno fisico sia evidentemente minimo”, così come scritta nella circolare CONI del 10/06/2016;
- questa mancanza di chiarezza lascia disorientati i dirigenti sportivi, i soggetti autorizzati a rilasciare la certificazione (medici sportivi, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale) e tutti i cittadini che intendono praticare attività motoria non finalizzata a ottenere risultati in competizioni di alcun genere, non prestazionale, non disciplinata da specifici regolamenti sportivi;
- l’obbligo di certificazione sanitaria per le sole attività considerate sportive utilizzando il criterio relativo al soggetto che cura l’organizzazione delle attività (organi scolastici, CONI, società e associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva) e il criterio riguardante la persona che partecipa all’attività (l’essere o meno tesserato alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva), e non la tipologia di attività, è profondamente discriminatorio e produce inaccettabili disparità di trattamento tra i cittadini;
- il Piano per la salute del Trentino 2015-2025 e il Piano Provinciale per la Prevenzione, approvato con delibera della Giunta provinciale n° 1077 del 29/06/2015, in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014/2018, si pongono l’obiettivo di migliorare il benessere della popolazione e di allungare la vita vissuta in buona salute, ridurre la mortalità evitabile e prematura, diminuire le iniquità e porre la persona al centro di un sistema sociosanitario più efficace, sicuro, sostenibile ed equo. In questo senso, sono state avviate azioni di sistema finalizzate a promuovere e facilitare l’adozione di stili di vita sani e attivi in ogni età della vita, dall’infanzia alla terza età, nell’ottica della prevenzione della principali patologie croniche che hanno in comune fattori di rischio modificabili, tra i quali la sedentarietà ha un ruolo ormai considerato pari a quello del fumo di tabacco, dell’obesità e sovrappeso e dell’abuso di alcol. Porre ostacoli tra i cittadini e l’accesso alle opportunità di attività motoria è quindi in evidente contrasto con gli obiettivi strategici del Piano per la Salute e del Piano per la Prevenzione;
- come ricordato in premessa, l’obbligatorietà di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, che limita la libertà individuale in relazione alla tutela di un bene sovraordinato, la quale deve essere utilizzata in modo rigoroso e non può essere estesa in modo indiscriminato a qualsiasi situazione collegata all’attività fisico-motoria.
Tutto ciò premesso,
il Consiglio impegna la Giunta provinciale
a emanare, prima dell’avvio della stagione sportiva 2017-2018 (1 settembre 2017), apposite disposizioni per chiarire, sul modello della “Disciplina delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva” adottata dalla Regione Veneto, che le attività motorie che non possono essere ricondotte al concetto di “attività sportiva” come definito dall’articolo 2, comma 1 lettera a) della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 sono da considerare a tutti gli effetti ludico-motorie e come tali da non assoggettare all’obbligo di certificazione medica, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi.
cons. Alessio Manica
Trento, 12 aprile 2017