ordine del giorno 2/26/XVI – Attuazione del capo II bis della legge provinciale sull’agriturismo 2001, relativo all’agricoltura sociale
Ill.mo Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio provinciale
SEDE
Trento, 23 ottobre 2019
Proposta di ordine del giorno n. 2 al disegno di legge 26/XVI Disciplina dell’agriturismo e modificazioni della legge provinciale
sull’agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Nel luglio 2016, con la legge provinciale n. 12, è stata modificata ed integrata la legge provinciale sull'agriturismo introducendo le disposizioni in materia di agricoltura sociale.
La normativa provinciale perfeziona e adatta meglio alla realtà locale la legge nazionale 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" contestualizzando anche la legge
provinciale 21 gennaio 2015, n. 1 "Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003" che già era
intervenuta sul tema delle fattorie sociali.
In Italia si pratica l'agricoltura sociale già prima della sua definizione normativa con una pluralità di esperienze diverse per organizzazioni coinvolte, attività svolte, tipologie di destinatari, fonti di
finanziamento. Le varie attività svolte nell'ambito dall'agricoltura sociale sono accomunate dal fatto di vedere coinvolte imprese agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni che coniugano
l'utilizzo delle risorse agricole con le attività sociali, e dalle finalità che perseguono: generare benefici inclusivi, favorire percorsi terapeutici riabilitativi e di cura, sostenere l'inserimento sociale
e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, favorire la coesione sociale.
L'agricoltura sociale, per potersi definire tale, deve comunque, oltre a produrre benefici in termini di inclusione sociale e miglioramento del benessere delle persone svantaggiate che vi sono impegnate,
mantenere una dimensione economico/commerciale significativa. I prodotti dell'agricoltura sociale, quindi, devono poter stare sul mercato e, in ultima istanza, generare utili o, quantomeno, contribuire
al sostegno concreto dell'impresa agricola sociale.
A tre anni dall’adozione della legge 12/16, mentre il Consiglio sta lavorando per aggiornare la legge nella parte relativa all’agriturismo, non è stato ancora adottato dalla Giunta il regolamento di
esecuzione previsto dalle disposizioni in materia di agricoltura sociale. Un regolamento indispensabile per garantire una coniugazione concreta, efficace e produttiva di questo nuovo
strumento di welfare. In risposta ad una recente interrogazione (379/XVI) la Giunta spiegava che riteneva “opportuno rinviare la relativa (alla agricoltura sociale ndr) regolamentazione
successivamente al completamento dell’iter legislativo” del disegno di legge che è attualmente in discussione e a cui fa riferimento il presente ordine del giorno.
Considerando che in Trentino sono già presenti alcune esperienze che vanno nella direzione dell'agricoltura sociale che, assieme al mondo agricolo, alle cooperative sociali, a consolida, ai
sindacati agricoli ed agli operatori sociali, possono dare un contributo importante nella stesura del regolamento attuativo ed evidenziando che la materia si presenta trasversale rispetto alle tradizionali
competenze amministrative, sicuramente incrocia in maniera innovativa agricoltura e sociale, e che pertanto richiede un confronto ampio e plurale per poterne regolamentare nel modo più utile i
diversi aspetti,
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
impegna la Giunta provinciale
ad istituire un tavolo di lavoro con gli operatori sociali impegnati nel campo dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, i rappresentanti del mondo agricolo ed i soggetti che sul
territorio provinciale hanno maturato esperienze e sviluppato pratiche nell'ambito dell'agricoltura sociale al fine di avviare il percorso per l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore del disegno
di legge 26/XVI, del regolamento di attuazione previsto dal Capo II bis "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" della legge provinciale sull’agriturismo 2001.
cons. Alessio Manica