Ordine del giorno n. 4/72/XVI – Appalti e tutela dei lavoratori
Trento, 24 novembre 2020
Proposta ordine del giorno n.
disegno di legge n. 72/XVI, "Disposizioni in materia di contratti pubblici: modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recanti misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26"
In tema di tutela dei lavoratori negli appalti pubblici e nei lavori pubblici di interesse provinciale la legislazione provinciale prevede alcune norme specifiche.
In particolare l’articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 (lp 26/93 Art. 43 Tutela dei lavoratori 1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.), l’articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (lp2/16 Art. 33 Verifica della correntezza delle retribuzioni 1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la correttezza della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esecuzione, anche a campione, della verifica e può individuare quali condizioni consentono l'effettuazione del pagamento anche in caso di irregolarità.), gli articoli 169 e 170 del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg art. 169 Tutela dei lavoratori, art. 170 Pagamenti all’esecutore).
I controlli riguardano dunque due aspetti fondamentali: la correttezza dei contratti tra i lavoratori e gli imprenditori e l’effettivo pagamento degli importi dovuti ai lavoratori.
I controlli, come prevedono le legge e i relativi regolamenti attuativi, vengono svolti a campione, su un numero limitato di casi. Ed è proprio questo l’elemento debole di tutta la catena dei controlli. Per garantire una effettiva tutela dei lavoratori ed evitare speculazioni da parte di imprenditori disonesti sulle spalle dei dipendenti, speculazioni che finiscono con il creare anche situazioni di vantaggio competitivo proprio per gli imprenditori disonesti, sarebbe utile che i controlli avvenissero su tutti i lavori e, quando necessario, ovvero per lavori che si protraggono per lunghi periodi, che siano anche ripetuti nel tempo.
Il principio basilare a cui fare riferimento, per snellire gli appalti, favorire la realizzazione dei lavori pubblici e garantire le giuste tutele dei lavoratori, dovrebbe essere “meno burocrazia preventiva e più controlli in fase di esecuzione”.
Più che un intervento legislativo per garantire maggiori e più diffusi controlli è necessario un investimento nelle risorse dedicate, quindi un maggior numero di persone impegnate nei controlli, investimenti in formazione e attrezzature.
Infatti, il fatto che la legge preveda controlli a campione non esclude la possibilità di allargare il campione fino a comprendere la maggior parte dei lavori e non esclude neppure la possibilità di controllare più volte successivamente gli stessi appalti.
Ciò non toglie che nel regolamento di attuazione dell’articolo 33 della legge provinciale 2/16 citato sopra, regolamento non ancora emanato dalla Giunta provinciale, non si possa prevedere esplicitamente la possibilità di effettuare più controlli su singoli appalti e, soprattutto, prevedere che tali controlli a campione riguardino un numero consistente di appalti, almeno superiore alla metà degli appalti in essere.
Il potenziamento dei controlli diventa ulteriormente un passaggio necessario e urgente anche in funzione dell’attesa ripresa degli investimenti pubblici che si originerà attraverso le risorse straordinarie che arriveranno anche in Trentino attraverso il Recovery Fund, ma non solo.
Tanto premesso
il Consiglio provinciale impegna la Giunta
- ad approvare entro sei mesi dall’approvazione del presente ordine del giorno il regolamento attuativo dell'articolo 33 della legge n. 2 del 2016 relativo alla verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione dei contratti pubblici;
- a superare, anche senza modificare le norme ed i regolamenti attualmente in vigore, la logica dei controlli a campione, aumentando dove necessario il numero delle persone impegnate nei controlli in modo da poter effettuare un numero di controlli, ancorché a campione, tale da coprire la maggior parte, se non tutti, i lavori pubblici o di interesse provinciale.