Alessio ManicaAttività Politica Interrogazione n. 958/XVI a risposta scritta – Definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell’autonomia trentina

Interrogazione n. 958/XVI a risposta scritta – Definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell’autonomia trentina

Ill.mo Signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE

Interrogazione n. 958

Revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina

Il testo vigente della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, l’articolo 9, rubricato “Sospensione degli adempimenti relativi all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni e altre disposizioni in materia di enti locali”, comma 1, prevede che “in attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso, fino al 1° gennaio 2020, l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della l.p. 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo articolo”. I successivi commi prevedono ulteriori disposizioni in capo agli enti locali, sempre “ in attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina”. Nel testo approvato dal Consiglio provinciale in data 14 febbraio 2019, poi modificato con la l.p. 11 giugno 2019, n. 2 e con la l.p. 6 agosto 2019, n. 5, prevedeva al comma 4 dell’art. 9 che “In attesa della revisione di cui al comma 1, e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, per i comuni istituiti a seguito di fusione è sospeso l'obbligo previsto dall'articolo 36 ter 1, comma 2 ter, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)”. La norma prevede quindi una “revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina”, e nella sua formulazione originale veniva anche stabilito un limite di centottanta giorni a far data da febbraio 2019. Questo, evidentemente, per garantire certezza nel delicato quadro istituzionale degli enti locali e dei rapporti tra i diversi livelli di governo, come per altro chiesto a gran voce e a più riprese dai rappresentati degli enti locali; da ultimo nel corso delle sedute del CAL di novembre 2019 aventi ad oggetto il nuovo protocollo di finanza locale, in cui diversi membri hanno chiesto di capire “quale sia il modello, il destino della riforma istituzionale, quali siano le strategie”. Quale sia, in definitiva, il nuovo modello che la Provincia intende promuovere e che finora si è potuto intravvedere giocoforza solo in modo frammentario e parziale attraverso annunci a mezzo stampa.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta per sapere:

1. A che punto è la definizione della “revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina” di cui alla l.p. 1/2019?

2. Quando è prevista la presentazione della “revisione” e quale percorso legislativo si intende seguire?

3. Quali sono le intenzioni della Giunta in merito alle Comunità di Valle?

4. Eventuali riforme ordinamentali riferite alle Comunità saranno attuabili in tempo per il rinnovo degli organi degli enti previsto per il 2020?

5. In caso di risposta negativa alla domanda di cui al punto 4, come si intende procedere?

 

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

cons. Alessio Manica