Alessio ManicaAttività Politica Interrogazione 1121/XVI – Utilizzo studentato per alloggiare agenti di polizia

Interrogazione 1121/XVI – Utilizzo studentato per alloggiare agenti di polizia

Trento, 23 gennaio 2020

Interrogazione n. 1121

Il 16 dicembre scorso, in occasione di una conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma di Trento affiancato dal questore di Trento, dal commissario del governo, dall’assessore all'università è stata comunicata l’intenzione di riservare sedici alloggi ad agenti della Polizia di Stato presso lo studentato “Mayer”. Nei giorni successivi è stata anche annunciata la firma di un accordo tra Provincia e Questura per l’assegnazione degli alloggi. La residenza universitaria Mayer è una struttura con 130 posti letto entrata in funzione nell'autunno del 2017. A quanto risulta, e di questo si chiederà contezza, la struttura universitaria è stata finanziata anche tramite la legge 14 novembre 2000, n. 338 “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”. L’articolo 1 (Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari) di tale legge recita:

“1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, (omissis) è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. (omissis)

2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. (omissis)

3. omissis

4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (omissis) sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente legge. (omissis)

5. 6. e 7. omissis

8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalità della presente legge. (omissis)

9. 10. omissis.”

Il decreto ministeriale 29 dicembre 2016, 937 “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338” sembra ribadire all’articolo 4, anche se in maniera indiretta, che le strutture residenziali realizzate devono essere riservate a studenti, in primis a quelli capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d’onore, tanto che, qualora non esista una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, il finanziamento deve essere revocato (art. 4, c. 1). Nel decreto si specifica poi che è possibile “consentire l'utilizzazione degli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e per attività culturali e ricreative anche a studenti universitari non residenti nella struttura” (art. 4, c. 2). Specificando ciò, il decreto implicitamente esclude l’utilizzo delle strutture da parte di altri soggetti diversi dagli studenti universitari. Appare evidente che la legge 338/2000 prevede un uso specifico e limitato agli studenti universitari delle strutture realizzate utilizzando i finanziamenti in essa previsti e che ciò finisce con cozzare contro il progetto della Giunta provinciale di destinare 16 alloggi dello studentato Mayer a giovani agenti della Polizia di Stato, a meno che tali poliziotti non siano iscritti all’Università di Trento e non soddisfino le altre condizioni previste per l’assegnazione di un posto alloggio all’interno delle strutture universitarie cittadine.

Tanto premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

1. se la residenza universitaria Mayer è stata finanziata o cofinanziata, ed eventualmente in quale misura, anche utilizzando gli stanziamenti previsti dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”;

2. in caso di risposta affermativa al punto precedente, come si concilia il progetto della Giunta provinciale di concedere 16 alloggi a componenti della Polizia di Stato presenti in Trentino con le finalità e le condizioni indicate in legge per l’utilizzo dei finanziamenti statali, ovvero l’acquisto di aree, la costruzione, il recupero e la ristrutturazione di immobili adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari;

3. in caso di risposta affermativa al punto 1, è stata considerata la possibilità che il finanziamento statale venga revocato e quali costi comporterebbe per la Provincia.

 

A norma di regolamento chiedo risposta scritta.

cons. Alessio Manica