Interrogazione scritta n. 1606/XVI – Rinuncia attuazione progetto IMPACT
Trento, 17 giugno 2020
Interrogazione n. 1606/XVI
La Giunta rinuncia a risorse già incassate pur di non attuare il progetto IMPACT
Con la deliberazione 793 dell’11 giugno 2020 la Giunta provinciale ha disposto il rimborso a favore del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione della somma di 376.600,00 euro a suo tempo incassati a titolo di anticipo per il progetto Impact-Provincia autonoma di Trento. Il rimborso è dovuto a seguito della rinuncia da parte della Provincia all’attuazione del progetto Impact: Integrazione dei migranti con politiche e azioni coprogettate sul territorio. Il progetto Impact-Provincia autonoma di Trento era stato approvato nella scorsa legislatura, con la deliberazione 1608 del 7 settembre 2018, e finanziato con contributo dell’Unione europea a carico del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e per la quota residua del 50% a carico dello Stato italiano. Le finalità del Progetto erano quelle di contribuire alla crescita della coesione sociale della comunità attraverso azioni che equiparino, in termini di efficacia della formazione, di accesso alle opportunità e di maturazione del senso di responsabilità sociale, i cittadini di origine immigrata agli autoctoni. Capofila del Progetto era la Provincia – Dipartimento Salute e solidarietà sociale – Cinformi ed il partner “esecutivo” era l’Istituto comprensivo Aldeno Mattarello. Si trattava di un progetto articolato che vedeva coinvolte scuole, servizi pubblici, migranti con le loro associazioni e la comunità trentina che si trova ad accoglierli. Leggendo l’ultima deliberazione, 793/2020, risulta evidente la motivazione della restituzione allo Stato dei 376,600,00 euro ricevuti in anticipo, non attuiamo il Progetto quindi dobbiamo restituire i soldi, ciò che risulta invece assolutamente inspiegabile è il motivo per cui la Provincia ha rinunciato al Progetto. Eppure, il punto 1 della deliberazione 793 stabilisce “di rinunciare, per le motivazioni esposte in premessa, all’attuazione del progetto “IMPACT” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014.2020”, ma si tratta della formuletta standard, adottata solitamente, che in questo caso non ha alcun contenuto e corrispondenza che quanto dichiarato in premessa, dove appunto nulla si dice sul perché si è scelto di rinunciare. La mancanza di motivazione non è cosa di poco conto. L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo è stato espressamente introdotto dall'art. 3 della L. n. 241/1990 che, in via generale, ha previsto che tutti gli atti amministrativi debbono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a base dell'atto stesso, sulla base delle risultanze dell'istruttoria. La stesse legge stabilisce inoltre che “E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali” (comma 1 del nuovo art. 21 septies, L. n. 241/1990). In dottrina si disquisisce sulla essenzialità della motivazione, con una certa prevalenza della tesi affermativa, e quindi sulla nullità o annullabilità degli atti. Non è questa la sede per affrontare tali questioni; qui, quello che è evidente, è che in ogni caso, leggendo l’atto, non è possibile capire perché la provincia ha rinunciato all’attuazione del progetto IMPACT.
Tanto premesso
interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente per sapere:
- quali siano le motivazioni che hanno portato alla decisione di rinunciare all’attuazione del progetto IMPACT e per quale ragione tali motivazioni non sono riportate esplicitamente nella deliberazione della Giunta provinciale 793/2020;
- se non ritengano opportuno, in considerazione delle carenze motivazionali, di annullare o revocare d’ufficio la deliberazione 793/2020 evitando in questo modo di esporsi ad azioni risarcitorie conseguenti ad un possibile danno erariale derivante dall’applicazione della deliberazione citata.
A norma di regolamento chiedo risposta scritta.