Interrogazione n. 4204/XVI – NOC, modifiche alla disciplina del PPP
Trento, 10 gennaio 2023
Interrogazione n.4204
Fortuite coincidenze, insopportabili sospetti
Durante la discussione in aula consigliare del disegno di legge 81, diventato poi la legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6 dal titolo chilometrico “Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in materia di contratti pubblici” la Giunta provinciale, attraverso il suo Vicepresidente e Assessore Mario Tonina, ha proposto e fatto approvare surrettiziamente un emendamento di modifica dell’articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici (LP 9 marzo 2016, n. 2).
L’articolo 28 in questione riguarda le concessioni e il partenariato pubblico e privato ed è stato modificato, su indicazione della Giunta, abrogandone il comma 2, il quale prevedeva la possibilità per gli operatori economici di “presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte aventi ad oggetto lavori o servizi solo quando questi lavori o servizi non sono presenti negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice che individuano gli interventi da realizzare, i relativi costi e la copertura finanziaria. (sottolineature dell’autore ndr)”.
L'emendamento, pur modificando in maniera sostanziale le possibilità per gli operatori economici di presentare proposte di partenariato, è stato presentato in aula e votato senza alcuna spiegazione da parte del proponente, il Vicepresidente della Giunta appunto. A volere essere precisi, nell’illustrazione dettagliata emendamento per emendamento del disegno di legge, questo emendamento è stato curiosamente saltato, forse - ma è malizia dello scrivente - per non attirare l’attenzione dell’aula. Nella discussione di un disegno di legge che trattava d’altro, purtroppo, queste cose possono accadere, ma una fortuita coincidenza ammanta la proposta della Giunta di un insopportabile sospetto.
Il fatto è che le modifiche alle norme sul partenariato, casualmente, sono state proposte e approvate meno di un mese dopo che la società MAK Costruzioni, in raggruppamento temporaneo con altre società, aveva presentato la sua proposta di partenariato pubblico privato (Public Private Partnership o PPP) per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la realizzazione e il finanziamento del nuovo ospedale delle valli di Fiemme e Fassa (protocollo n. 189358 del 17 marzo 2021). Ad essere precisi l’emendamento è stato depositato in data 19 marzo 2021 quindi due giorni dopo il deposito della proposta di PPP.
Pare evidente che secondo le disposizioni dell’abrogato comma 2 dell’articolo 28 della lp 2/2016 alla data del 17 marzo la proposta di partenariato pubblico privato sull’Ospedale di Fiemme e Fassa non sarebbe stata ammissibile in quanto esisteva già un progetto della pubblica amministrazione per la ristrutturazione dell’attuale ospedale.
L’insopportabile sospetto è che, dopo che era stato depositato il Progetto di partenariato per l’Ospedale, ci si sia accorti che la legge provinciale allora vigente (art. 28 della lp 2/16) ne impediva non solo la realizzazione, ma addirittura la possibilità di presentare il progetto stesso perché riguardante lavori già programmati. Ma ecco una facile soluzione per non sprecare tutto il lavoro fatto dai privati: modificare la legge e togliere l'esclusione per i lavori già “presenti negli strumenti di programmazione”. Il sospetto, insopportabile, è che la Giunta provinciale abbia modificato le norme per agevolare gli interessi privati!
Giova ricordare, per contestualizzare il tutto, come siano emersi nel frattempo diversi elementi che intrecciano l’iniziativa privata e l’azione della Giunta ben prima del deposito della proposta; episodi opachi che hanno spinto il Sindaco di Cavalese, durante l’audizione specifica in IV commissione consiliare, a chiedere una commissione di inchiesta sulla questione, indicando tra le altre cose il coinvolgimento nell’iniziativa privata del Presidente del partito che esprime il Vicepresidente della Giunta, con deleghe specifiche in materia di urbanistica.
Infine vi è un ultimo aspetto procedimentale che merita attenzione, in quanto rafforzerebbe l’impressione di una corsia agevolata per l’intervento normativo.
Il ddl 81/XVI è stato licenziato dalla commissione con il titolo “Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici: modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), e della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in materia di contratti pubblici” tra le molte (troppe forse) norme interessate non appare la L.P. 2/2016, norma modificata appunto dall’emendamento in parola.
Per fugare ogni dubbio e cercare di diradare la nebbia che sta avvolgendo il progetto di partenariato pubblico privato relativo al nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa
si interroga il Presidente della Provincia e l'Assessore competente per sapere:
1. quali siano le motivazioni alla base dell’emendamento a suo tempo proposto dal vicepresidente della Giunta al disegno di legge 81 che, abrogando il comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale n. 2 del 2016, ha reso possibile da parte degli operatori economici presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte aventi ad oggetto lavori o servizi anche quando questi lavori o servizi non sono presenti negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice che individuano gli interventi da realizzare, i relativi costi e la copertura finanziaria;
2. se sia corretto sostenere che in base alla legislazione vigente al momento del deposito (protocollo n. 189358 del 17 marzo 2021) il progetto di partenariato per l’ospedale di Fiemme e Fassa non avrebbe dovuto neppure essere preso in considerazione perché riguardante lavori già presenti negli strumenti di programmazione mentre ora, grazie all'abrogazione del comma 2 dell’articolo 28 della lp 2/16, questo progetto, se ripresentato, potrà essere considerato e valutato dalla Giunta provinciale;
3. quali altri progetti di partenariato pubblico privato siano stati presentati in Provincia di Trento e quanti sarebbero finiti sotto la scure del comma 2 dell’articolo 28 perché riguardanti lavori o servizi già presenti negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice;
4. quale iter procedurale seguirà il progetto dell’Ospedale di Fiemme e Fassa già presentato e se dovrà essere ripresentato perché riguardante lavori che quando è stato depositato non erano ammessi oppure verrà trattato “in sanatoria” considerando le modifiche legislative avvenute successivamente.
interrogo inoltre il Presidente del Consiglio per conoscere
5. le motivazioni regolamentari che hanno legittimato l’ammissibilità dell’emendamento n. 14 all’emendamento 9 prot. 4866/A considerato quanto esposto in premessa.
A norma di regolamento chiedo risposta scritta
cons. Alessio Manica