Interrogazione n. 4126/XVI – Revoca di un componente del cda di Patrimonio del Trentino SpA
Trento, 17 novembre 2022
Interrogazione a risposta scritta n. 4126/XVI
Interrogazione n. 4126
OPPORTUNITA’ E TRASPARENZA
Nei giorni scorsi è apparsa, sulla stampa locale, la notizia dell’avvenuta ufficializzazione di una determinazione assunta dalla Dirigente del Servizio Politiche della Casa, con la quale si dà corso alla decadenza dal contributo, “per violazione del vincolo di occupazione dell’alloggio”, in relazione ad un “mutuo prima casa”, erogato a suo tempo dalla Provincia a favore dell’avv. Andrea Merler.
Negli scorsi mesi lo scrivente aveva già interrogato la Giunta provinciale in merito alle dichiarazioni pubbliche rese dal suddetto avv. Merler con le quali il medesimo affermava di risiedere altrove rispetto all’appartamento acquistato, appunto come “prima casa”, con il contributo provinciale, palesando in tal modo e direttamente una situazione difforme alle prescrizioni di legge.
Gli accertamenti seguiti a tale segnalazione hanno così indotto l’Amministrazione a provvedere alla revoca del citato contributo, in base “all’inosservanza del vincolo di occupazione” che, stante la vigente normativa, “determina la decadenza dal contributo e l’obbligo per il beneficiario di restituire all’ente concedente una quota dei contributi già erogata”. Nel caso di specie, l’importo di cui si è richiesta la restituzione è pari alla metà del contributo stesso con l’aggravio delle relative sanzioni ed interessi bancari, un totale richiesto di 53.958,93.
Un inciso merita l’attività istruttoria che ha svolto il Servizio competente, che prima di procedere alla revoca summenzionata, e che viene ripercorsa sulla stampa. Istruttoria che ha visto la verifica delle utenze, dalle quale emerge un dato incompatibile con la dimora stabile, e ben 14 verifiche sulla presenza nell’appartamento di cui solo due pare abbiano dato esito positivo.
Tra le altre cose la revoca si regge sulla motivazione che “l’interesse pubblico sotteso alla previsionevnormativa è quello di agevolare il beneficiario del contributo nell’accesso alla proprietà della casa in cui abitare e non di favorire l’acquisto indipendentemente dalle finalità per le quali è compiuto”.
Ulteriore osservazione merita il fatto che l’atto di revoca non sia accessibile liberamente nel sistema informativo ma secretato, mentre atti analoghi – a puro titolo di esempio il n. 6406 o il n. 6407 del 17/06/2022 – non sono sottoposti alla medesima attenzione.
Infine dalla stampa si evince come Merler abbia impugnato l’atto di revoca presso il Tribunale Amministrativo, aprendo di fatto un conflitto con l’Amministrazione Provinciale.
Senza voler affatto entrare oltre nelle pieghe giuridiche di una vicenda, che peraltro appare già abbastanza chiara, è innegabile che la stessa possegga anche risvolti di opportunità politica che meritano qualche approfondimento, posto che,al netto di ulteriori accertamenti, si tratta di comportamenti tenuti comunque da
soggetto che è anche un pubblico amministratore.
Se al cittadino è sempre richiesto un atteggiamento rigoroso e rispettoso della legge, per il pubblico amministratore quel rigore e quel rispetto, in osservanza dei principi di trasparenza e correttezza, diventano un imperativo categorico irrinunciabile.
Alla luce di tali considerazioni, che rappresentano un principio sul quale non è possibile opinare, diventa necessario interrogarsi sull’opportunità di mantenere, nel ruolo pubblico fin qui ricoperto a nome dell’Amministrazione Provinciale, quella stessa Istituzione che chiede la restituzione del contributo, una figura
compromessa da un’indagine amministrativa che ha portato agli esiti sopra ricordati.
Infatti, l’avv. Merler è, a tutt’oggi e appunto su nomina della Giunta Provinciale, componente del consiglio d’amministrazione della società pubblica “Patrimonio del Trentino s.p.a.”, rivestendo nella medesima il delicato ruolo di vicepresidente; nomina che forse sarebbe adesso utile riconsiderare alla luce dei fatti, giudicando la stessa quanto meno inopportuna se non forse incompatibile visto che si dovrebbe rappresentare la stessa Amministrazione Provinciale con la quale si è aperto un conflitto.
A tale proposito quindi
si interroga la Giunta provinciale per sapere:
- se la stessa è a conoscenza della vicenda citata in premessa;
- se è stata verificata la sussistenza o meno di un’incompatibilità ex lege alla permanenza nell’incarico summenzionato presso PdT spa alla luce del ricorso in sede amministrativa avverso all’atto di revoca;
- se non ritiene comunque più opportuno, anche in termini di trasparenza, revocare la nomina dell’avv. Merler in seno al consiglio d’amministrazione della società pubblica “Patrimonio del Trentino s.p.a.”, almeno fino a definitiva conclusione di ogni iter ispettivo e giudiziario dell’intera vicenda;
- quanti e quali sono stati e con quali motivazioni, nella corrente Legislatura, gli atti di revoca dei contributi per la “prima casa” e con quali esiti finali;
- quale sia la ragione della secretazione dell’atto di revoca posto che pari attenzione non pare essere stata posta su atti analoghi.
A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.
Cons. Alessio Manica
Cons. Paolo Zanella