Interrogazione n. 2560 – Scelta degli studenti trentini di non avvalersi a scuola dell’insegnamento della religione cattolica
Ill.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
SEDE
Interrogazione a risposta immediata n. 2560
Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 25 marzo 1985, numero 121 (“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”) sancisce il diritto per gli studenti di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Si afferma, nello specifico, che “Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”, e si chiarisce altresì che “All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. Sulla base di quanto previsto, ogni anno un numero non irrilevante di studenti opta per “frequentare” l’ora alternativa a quella di religione cattolica. Non di rado, tuttavia, una simile decisione non garantisce la possibilità di avvalersi di un momento formativo alternativo, bensì porta a ritrovarsi con “un’ora buca” e non organizzata. Ribadito che una simile scelta non deve comportare alcuna forma di discriminazione, interrogo la Giunta per sapere quanti studenti, nei vari gradi d’istruzione, nel ricorrente anno scolastico e nelle scuole trentine, hanno optato per l’ora alternativa alla religione.
cons. Alessio Manica
Trento, 21 gennaio 2016
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