Interrogazione 1074/XVI – Concessioni idroelettriche in scadenza
Trento, 8 gennaio 2020
Interrogazione n. 1074
Con la deliberazione 1892 del 29 novembre 2019 la Giunta provinciale ha modificato l’allegato B della deliberazione della Giunta provinciale 2379 del 2005 avente ad oggetto modalità applicative del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche approvato nel 2006 e del Piano di tutela della acque adottato nel 2015. Un primo gruppo di modifiche riguarda la definizione in modo puntuale di quali siano le varianti, definite “rilevanti” o sostanziali, a impianti idroelettrici esistenti che comportano un completo riesame, assoggettato a tutte le verifiche previste per i nuovi impianti. Sono quindi ora necessariamente sottoposte a tutte le verifiche previste per i nuovi impianti idroelettrici solo le modifiche che prevedano il superamento di uno dei seguenti parametri:
- lo spostamento dell’opera di presa in alveo con sottensione di derivazioni preesistenti e/o ad una distanza superiore ai 50 metri;
- la rimozione dell’opera di presa in alveo e la sua sostituzione con collegamento allo scarico di una soprastante derivazione idroelettrica con sottensione di derivazioni preesistenti e/o ad una distanza superiore ai 500 metri;
- un incremento della portata massima derivabile superiore al 50 per cento della portata massima già concessa;
- l’estensione del periodo di utilizzo che comporta un aumento della quantità d’acqua complessivamente derivabile superiore al 50 per cento di quella già concessa;
- lo spostamento dell’opera di restituzione in alveo della acque derivate con sottensione di derivazioni preesistenti e/o ad una distanza superiore a 500 metri.
Un secondo gruppo di modifiche riguarda le istanze di rinnovo di concessioni idroelettriche esistenti. Viene stabilito che le valutazioni in merito ad eventuali interessi ambientali incompatibili con la derivazione proposta e a prevalenti interessi pubblici alla fruizione del corpo idrico per finalità incompatibili o significativamente condizionate dall’uso a scopo idroelettrico, valutazioni affidate alla Giunta provinciale, siano relative esclusivamente alle domande di nuovi impianti idroelettrici. Viene inoltre previsto che, in sede di istruttoria per il rinnovo di concessioni idroelettriche, il Servizio istruttore possa concedere parte della portata oggetto di rinnovo solo in via precaria, riservandola per eventuali nuovi futuri utilizzi diversi dell’acqua. La deliberazione stabilisce inoltre le quantità massime di acqua “precarie”.
Il terzo gruppo di modifiche riguarda la disciplina della possibilità di ammettere alla successive fasi istruttorie i progetti che possono sopperire alla criticità attraverso specifici approfondimenti ed integrazioni, anche indirizzando parte delle risorse economiche generate dall’impianto stesso, ad interventi di compensazione o miglioramento ambientale. I tre i gruppi di modifiche presentano delle criticità. Riguardo le varianti, l’elemento più controverso è quello della portata: un incremento della portata massima derivabile fino al 50 per cento della portata massima già concessa pare decisamente molto forte. Si tratta di un incremento che modifica sostanzialmente l’attività dell’impianto, con un impatto economico e soprattutto ambientale importante. Riguardo il rinnovo delle concessioni, la previsione che la valutazione dei prevalenti interessi pubblici sia effettuata solo per i nuovi impianti cozza con due elementi sostanziali: con il fatto che negli anni le condizioni dei corsi d’acqua possono cambiare, si pensi al rafting, quasi sconosciuto alcuni anni fa ora praticato in diversi torrenti; con il fatto che la Provincia ha introdotto nuovi paramenti per l’utilizzo delle acque con il Piano di tutela della acque del 2015. Esonerare i rinnovi, che possono persino aumentare del 50% la portata, dalle valutazione dell’art. 7 del PTA significa tradirne l’obiettivo e lo spirito, significa rinunciare ad incidere sulle centinaia di derivazioni esistenti. La sensazione è di concepire il rinnovo della concessione come un atto dovuto, mentre i decenni trascorsi dall’originaria concessione richiedono una valutazione “ad oggi” della stessa. La norma del PTA nasceva da una precisa scelta che l’intero Consiglio Provinciale aveva fatto con la mozione n. 16 del 13 marzo 2014 che aveva portato alla sospensione di un anno di qualsiasi concessione in attesa appunto della modifica del PTA avvenuta con l’articolo 70 della lp 1/2014. Sulla disciplina che prevede la possibilità di ammettere alle successive fasi istruttorie i progetti che, per essere sostenibili dalle comunità, richiedono interventi di compensazione miglioramento ambientale il parere solo consultivo dei comuni e delle comunità, pur apprezzabile, appare piuttosto debole. Come ho osservato in precedenti interrogazioni (n. 551/XVI del 5 giugno 2019 e n. 823/XVI del 23 settembre 2019), i comuni e la comunità devono essere coinvolti in maniera sostanziale, con contenuti più incisivi di un semplice parere consultivo. Ad oggi i progetti di sviluppo sostenibile sulla base dei quali la Giunta può permettere il passaggio alla procedura di VIA di progetti di derivazione che hanno avuto pareri negativi nelle istruttorie tecniche, sono parsi deboli e strumentali. Tanto premesso
interrogo il presidente della Provincia e l’Assessore competente per sapere
- quante siano le concessioni in scadenza da oggi al 2023 sulle quali impatteranno le modifiche apportate con la deliberazione n. 1892 del 29.11.2019;
- quante di queste siano a titolarità pubblica;
- perché la Giunta abbia scelto di risolvere la questione interpretativa tra PGUAP e PTA, nella modalità meno tutelante per l’interesse pubblico e per l’ambiente, esonerando i rinnovi dalle valutazioni di cui all’art. 7 del PTA;
- perché non si è previsto un parere vincolante degli enti locali sui progetti di sviluppo sostenibile.
A norma di regolamento chiedo risposta scritta.
cons. Alessio Manica