Alessio ManicaAttività Politica Interrogazione a risposta scritta n. 803 -Misure di intervento relative ad immobili siti in porzioni del territorio provinciale interessate da situazioni di rischio

Interrogazione a risposta scritta n. 803 -Misure di intervento relative ad immobili siti in porzioni del territorio provinciale interessate da situazioni di rischio

Ill.mo Signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 803

La Giunta provinciale intende modificare i criteri relativi ai risarcimenti per i danni causati da Vaia nell’ottobre scorso. Già durante la discussione del disegno di legge di assestamento dl bilancio era stato presentato un emendamento che avrebbe impegnato oltre 12 milioni di euro per l’acquisizione di quattro proprietà colpite dall’esondazione del rio Rotian, a Dimaro, in val di Sole, e la messa in sicurezza dell’area.
Area identificata con ordinanza del Presidente ad elevato rischio e quindi incompatibile con il proseguimento di residenza o attività. L’emendamento era stato poi ritirato, avendo sollevato molti dubbi per le modalità di presentazione, per il contenuto non esattamente coerente con altre norme già previste nell'ordinamento provinciale, per la curiosa modalità con cui si effettuerebbe l’operazione di acquisizione (contributo pari all’intero valore economico del bene e poi cessione gratuita dei beni) e non ultimo per l’impegno di spesa non risibile previsto per le acquisizioni.
Importo che la Giunta illustrava derivare da una stima già commissionata a Cassa del Trentino.
In merito alla disciplina vigente, gli articoli 15 e 16 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) prevedono interventi per ladelocalizzazione delle strutture abitative e delle infrastrutture pubbliche e private insistenti su porzioni del territorio provinciale interessato da situazioni di rischio, interventi da attuarsi attraverso apposite convenzioni e con l’attivazione degli strumenti espropriativi che l’ordinamento riconosce all’ente pubblico.
A fronte dell’acquisto da parte della Provincia, la legge vigente prevede l’impegno di reinvestire in una analoga attività per garantire ricadute economiche di lungo periodo nelle zone colpite. Pare che
nel caso del campeggio sia difficile trovare spazi analoghi nella zona, ma certamente non impossibile, e per affrontare questa difficoltà la Giunta propone ora un disegno di legge specifico.
Il disegno di legge recentemente approvato, per ovviare al problema, prevede semplicemente che, con deliberazione, la Giunta provinciale possa “subordinare l’erogazione di una quota del
contributo al riavvio nel territorio provinciale, da parte del beneficiario, di una attività economica avente le caratteristiche e secondo le tempistiche definite dalla stessa deliberazione.”
Nessun vincolo, nessuna quantificazione specifica e quindi di fatto un acquisto degli immobili interessati senza nessuna convenzione come prevede la legge attuale che articola invece
un’operazione complessa che parte dall’assunto di ricollocare in zona le attività che vanno spostate.
Il disegno di legge stabilisce inoltre che il proprietario dei beni che riceve il contributo provinciale li debba cedere a titolo gratuito alla Provincia, che, a sua volta, potrà poi cederli ai comuni (stiamo
parlando di beni collocati in zone con situazioni di rischio molto elevato).

Tanto premesso,
interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente per sapere:
- cosa preveda dettagliatamente la perizia in merito al valore del campeggio e delle altre proprietà immobiliari;
- per quale ragione sia prevista la possibilità di applicazione della nuova formula proposta nel Ddl per aree fuori dalla mappatura “zona rossa” ad alto rischio, nello specifico il compendio B degli
elaborati consegnati ai consiglieri nella Conferenza d’informazione;
- quale sia la ragione per cui si parla di “contributo” e poi “cessione gratuita”: se l’operazione non è funzionale ad una completa ricollocazione (nell’accezione di cui agli art. 15 e 16 della legge
provinciale 9/2011) sarebbe più corretto parlare di prezzo d’acquisto;
- perché non si sia provveduto ad una modifica normativa che permettesse semplicemente di riconoscere in sede espropriativa il valore del bene ante danno;
- quale sia la differenza fiscale per il cedente tra la formula proposta nel ddl e l’esproprio: parlando di contributo viene meno la plusvalenza realizzata e la conseguente tassazione?
- quale sia l’obiettivo della previsione finale della modifica normativa proposta che introduce la possibilità di cessione gratuita degli stessi beni acquisiti dalla Provincia ai Comuni, in deroga alla
legge sui contratti, considerando che tali beni si trovano, per definizione, in aree a rischio molto elevato;
- se l’attuale mappatura del rischio del area in oggetto, derivante dall’ordinanza contingibile ed urgente, diverrà anche la mappatura definitiva;
- conseguentemente al punto precedente quali saranno le attività possibili nelle aree gialle oggi non interessate da interventi ma immediatamente a valle dell’area ad elevato rischio.

cons. Alessio Manica
Trento, 17 settembre 2019
A norma di regolamento chiedo risposta scritta