Interrogazione a risposta scritta – Con quali motivazioni la Giunta approva la realizzazione di una cantina di 10.000 mc nel comune di Aldeno, in piena area agricola di pregio, dopo che per due volte la stessa è stata bocciata dalla Sotto-commissione della CUP per il rilascio di pareri e autorizzazioni ai fini paesaggistici presieduta dallo stesso Tonini?
Trento, 1 ottobre 2019
Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE
La pagina ufficiale del vicepresidente Tonina sul sito della Provincia autonoma di Trento indica, alla voce “competenze” e come seconda responsabilità in ordine gerarchico, quella fondamentale di “tutela del paesaggio”. Il vicepresidente e assessore all’ambiente Tonina ricopre infatti, nella sua veste istituzionale, il ruolo di presidente della Sotto-commissione della CUP per il rilascio di pareri e autorizzazioni ai fini paesaggistici; finanzia la Scuola di formazione per il governo del territorio e del paesaggio con il compito di valorizzare la capacità gestionale del sistema Trentino con attività educative e formative per il governo del territorio; designa due componenti su cinque del Comitato scientifico di quella stessa Scuola; presiede la Fondazione Dolomiti UNESCO con il compito di sensibilizzare al rispetto di un simile bene naturale.
In barba a tutto ciò, e con buona pace dei compiti che istituzionalmente a Tonina vengono assegnati, il vicepresidente della Provincia sembra tuttavia nei fatti costantemente dimenticare che non è “all’agricoltura” la sua delega assessorile, e che non riveste più il ruolo di consigliere di maggioranza attraverso il quale ci si poteva occupare di seguire l’iter di qualche pratica spicciola.
Nonostante infatti l’assessore e vicepresidente Tonina sia oggi divenuto autorevole rappresentante di un nuovo Esecutivo, e nonostante in tal veste abbia il compito di governare gli interessi di tutta la Provincia, nell'ultima seduta della Giunta Provinciale è andato in scena l'ennesimo atto di incoerenza tra proclami ed azioni concrete.
Con la delibera 1486 del 27 settembre scorso, su proposta proprio dell'assessore Tonina, la Giunta provinciale ha infatti dato il via libera paesaggistico alla realizzazione di una cantina di 10.000 mc nel comune di Aldeno, in piena area agricola di pregio. Lo ha fatto accogliendo il ricorso di un privato al quale, per ben due volte, la Commissione urbanistica provinciale aveva giustamente e motivatamente bocciato il progetto, e nonostante un ulteriore parere contrario del Servizio Urbanistica, che ribadiva l'incompatibilità dell'intervento con le norme del PUP, con il buon uso del territorio.
Insomma, l'ennesima conferma che la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono temi buoni solo per le interviste alla stampa e per i discorsi ai convegni, mentre con le azioni si sbugiardano le competenze e i pareri ponderati dei professionisti che siedono in commissione, in forza (si fa per dire) di un impianto motivazionale che in taluni passaggi rasenta il ridicolo, come quando si sostiene che altre ubicazioni sarebbero state più costose, certificando involontariamente che l'edificazione e lo spazio all'iniziativa imprenditoriale, che dice di voler salvaguardare, sarebbero stati perfettamente possibile anche senza invadere l'area agricola.
Ma per quale ragione la Provincia, dopo anni di investimenti nella diffusione e nella promozione della cultura del paesaggio, e nonostante uno strumento di visione come il PUP, di fronte alle singole pratiche concrete da soddisfare dimentica improvvisamente tutto? Abbiamo investito anni nella costruzione dello strumento di governo del territorio, abbiamo formato una classe dirigente con realtà di eccellenza come l'Osservatorio del Paesaggio o la Step, per poi scavalcare con una forzatura di Giunta tutti i pareri contrari espressi dai nostri stessi funzionari e degli esperti designati?
Un simile operato dimostra in modo del tutto evidente che il vicepresidente Tonina considera il lavoro di altri, anche quegli degli organi che lui stesso presiede, come orpelli dai quali in fin dei conti nulla deve dipendere. Perché, mutata la legislatura e la parte politica d’appartenenza e il ruolo, evidentemente la prassi di lavoro dev’essere ancora una volta quella di spingere per far andare avanti pratiche singole, nonostante gli interessi complessivi, nonostante chi ha le competenze specifiche sul tema ritenesse in scienza e coscienza necessario bloccare il procedimento, e ignorando del tutto un dibattito sviluppato ormai da lustri ad Aldeno e dintorni sulla salvaguardia della plaga agricola.
Ora la palla passa al Consiglio Comunale, che è chiamato a derogare anche sulla volumetria che dagli oggi previsti 1.200 metri cubi dovrebbe autorizzarne 10.000!
Tanto premesso, interrogo il presidente della Provincia e l’assessore competente per sapere:
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come sia stato valutato e dimostrato per il caso in oggetto, quanto previsto dal comma 4 dell’art. 38 delle norme di attuazione del PUP ovvero, “la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico- ambientale, di ubicarle in altre parti del territorio”;
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posto che il comma 2 dell’art. 38 delle norme di attuazione del PUP esplicita che “le aree agricole di pregio sono caratterizzate di norma dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale” in che modo il presidente della Sotto-commissione della CUP per il rilascio di pareri e autorizzazioni ai fini paesaggistici abbia propugnato tale prescrizione nell’ambito dell’istruttoria della Commissione stessa, e poi in sede Giuntale;
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quale rilievo pubblico abbia l’affermazione contenuta nella sopracitata delibera secondo la quale alcune alternative localizzative prese in esame erano da considerarsi “eccessiva per i costi di acquisto delle superfici”;
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quali siano gli elementi di coerenza della delibera in oggetto con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 51 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale che recita: “i provvedimenti provinciali [...] che autorizzano la realizzazione di opere in deroga sono sorretti da una congrua e puntuale motivazione che deve riguardare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e la rilevanza dell’intervento giustificante l’esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all’interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione”.
A norma di regolamento, chiedo risposta scritta.
consigliere Alessio Manica