Interrogazione n. 1947/XVI – Impatto dei più recenti provvedimenti in materia di seconde case
Ill.mo Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio provinciale
SEDE
Trento, 11 novembre 2020
Interrogazione a risposta scritta n. 1947
Con la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 - Assestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022 – la Giunta provinciale ha
previsto la possibilità di sbloccare la cosiddetta “legge Gilmozzi” – legge provinciale 16/2005, che
prevedeva lo stop alle cosiddette seconde case - permettendo la ristrutturazione di volumi già
esistenti per destinarli a uso vacanza e tempo libero.
Nello specifico l’articolo 55 della l.p. 6/2020, rubricato “Riqualificazione del patrimonio
immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanza”, introduce, al fine di
fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, disposizioni
straordinarie per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per
tempo libero e vacanza in deroga alla disciplina in materia di cambio d'uso prevista dall'articolo 57,
comma 3, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).
Il comma 2 dell’art. 55 prevede in tal senso che entro il 31 dicembre 2021 i Comuni ad alta intensità
turistica definiscono con variante al piano regolatore generale (PRG) – da adottarsi con la procedura
semplificata prevista per le varianti non sostanziali - il dimensionamento massimo degli interventi
di cambio d'uso per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze su edifici esistenti alla
data di entrata in vigore di questo articolo nel rispetto della percentuale massima stabilita dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 del 2005, adottata ai sensi dell'articolo 57, comma 3,
della legge urbanistica provinciale 2008. Gli interventi sono ammessi solo se parte di un intervento
di recupero dell'edificio comporti il miglioramento della classe energetica fino al raggiungimento
della classe superiore a quella obbligatoria e la riqualificazione del medesimo sotto il profilo
architettonico e paesaggistico.
Il comma 4 della norma prevede poi che in ragione degli effetti economici e sociali dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 e al fine di promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente,
fino all'individuazione del dimensionamento previsto dal comma 2 e comunque non oltre il 31
dicembre 2021 è ammesso il cambio d'uso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questa
legge in alloggi per il tempo libero e vacanze entro un contingente pari al 10 per cento del
dimensionamento per residenza ordinaria come individuato dai PRG, a patto che con il PRG non si
fosse espressamente esclusa la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze.
Infine, la norma prevede che entro il 20 dicembre 2020 con deliberazione del consiglio comunale il
Comune può escludere l'applicazione di quanto previsto al comma 4 e che la domanda di permesso
di costruire o la SCIA relative agli interventi di recupero comportanti il cambio d'uso possono
essere presentate al comune competente a decorrere dal 20 dicembre 2020.
Con la deliberazione n. 3015 del 2005 la Giunta provinciale aveva individuato i comuni che
presentavano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della
tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socioeconomiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale; e
aveva provveduto altresì per i predetti comuni alla determinazione del dimensionamento massimo
degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a
residenza ordinaria, intendendo il dimensionamento come quota percentuale del dimensionamento
residenziale complessivo. Nella delibera si prevedeva anche che il dimensionamento massimo degli
interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze riconosciuto a ciascun comune sarebbe
potuto essere incrementato in via eccezionale e comunque nel limite massimo di un ulteriore 5 per
cento esclusivamente per l’attuazione di accordi di programma o piani speciali di carattere
strategico e rilevante interesse pubblico, sempre che ispirati a criteri di sostenibilità, qualità dello
sviluppo socio-economico e di salvaguardia dell’identità locale.
Risulta evidente come l’intento della “legge Gilmozzi” e le successive deliberazioni attuative della
Giunta provinciale avessero l’intento di governare il settore delle case vacanza in maniera organica
e programmata, sulla base di continue analisi e di una pianificazione urbanistica in grado di
garantire il preminente interesse pubblico della tutela del territorio, del paesaggio e delle necessità
abitative, residenziali e socio-economiche della popolazione residente nei territori di montagna.
Anche la previsioni di limitate deroghe era fortemente regolamentata e subordinata all’attuazione di
accordi di programma o piani speciali di carattere strategico.
Ora la Giunta provinciale ha previsto invece la possibilità in capo ai Comuni di derogare in maniera
generalizzata e generica ai limiti previsti per il dimensionamento massimo degli interventi di
cambio d'uso per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze, con cambi di destinazione
d’uso degli edifici realizzabili mediante una semplice SCIA, fino ad un limite del 10%, e senza
nessuna procedura di pianificazione urbanistica, studio o altro tipo di valutazione socio-economica,
e prevedendo altresì l’onere in capo ai Comuni di una eventuale disapplicazione di tale previsione.
Gli unici dati previsionali forniti dalla Giunta provinciale sono quelli comunicati in un’intervista
dall’Assessore Tonina, in cui dice che se anche tutti i 78 Comuni interessati dalla legge Gilmozzi
dovessero non disapplicare la possibilità di trasformazione in case vacanza del 10% degli immobili
residenziali, si arriverebbe “a un totale di 800 edifici da 400 metri cubi ciascuno, equivalenti alla
cubatura di 800 appartamenti da 120 metri quadrati con una cantina o un garage annessi.”
Il tema dello sviluppo del territorio e quindi del peso delle seconde case nel sistema turistico è un
tema complesso, che merita un percorso legislativo approfondito, analisi e valutazioni tecniche,
confronto con i territori e gli attori coinvolti.
Percorso che ovviamente non c’è stato considerato che la previsione inserita in assestamento ha
seguito l’ormai consolidata prassi dell’emendamento all’ultimo momento saltando così il confronto
con la rappresentanza dei Comuni e l’istruttoria in commissione competente.
Il rischio è che l’aumento delle seconde case vada ad incidere ancora di più sul modello ricettivo,
sull’offerta turistica e sulla capacità di offrire dei servizi turistici di qualità e ad alto valore aggiunto,
allontanandoci ancora di più dal modello altoatesino e più in generale alpino. Ma avrà anche una
forte ripercussione sulle comunità locali, sull’assetto del territorio e sulle funzioni urbanistiche e
sulle politiche residenziali e abitative nonché sul modello dell’abitare in montagna e la montagna.
Tutto ciò premesso
si interroga la Giunta provinciale per sapere
1. se conferma le stime di impatto massimo comunicate, cioè potenziali 800 edifici da 400
metri cubi ciascuno;
2. in che modo sono state fatte queste stime e cioè in che modo è stato calcolato il numero
massimo di edifici e metri cubi potenzialmente interessati dalla previsione di cui al comma 4
dell’art. 55 della l.p. 6/2020;
3. quale sia la distribuzione di questo contingente nei diversi Comuni;
4. se è intenzione della Giunta procedere alla modifica della deliberazione della Giunta
provinciale 3015/2005, in particolare con riferimento alla percentuale massima degli alloggi
per vacanze prevista per ogni Comune interessato;
5. se ha provveduto a comunicare ed a informare puntualmente i Comuni interessati - molti dei
quali interessati da un completo rinnovamento degli organi – di quanto previsto dell’art. 55
della l.p. 6/2020 ed in particolare della possibilità di disapplicare la previsione di cui al
comma 4 con propria deliberazione consiliare entro il 20/12/2020;
6. se no, se è intenzionata a farlo ed entro quando.
A norma di regolamento si chiede risposta scritta.
cons. Alessio Manica