Alessio ManicaAttività Politica Interrogazione n. 1685/XVI – Concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico del rio Duron nel Comune di Campitello di Fassa

Interrogazione n. 1685/XVI – Concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico del rio Duron nel Comune di Campitello di Fassa

Trento, 18 luglio 2020

Interrogazione a risposta scritta n. 1685

In data 10/07/2020 la Giunta provinciale ha adottato la delibera n. 950, avente ad oggetto le valutazioni preliminari afferenti agli usi diversi delle acque e agli interessi ambientali in relazione alla domanda di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal rio Duron, nel comune di Campitello di Fassa, presentata dal Comune di Campitello di Fassa in data 12 agosto 2013, autorizzando l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale per la derivazione.

In data 12 agosto 2013 è stata depositata al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche la domanda del Comune di Campitello di Fassa volta ad ottenere la concessione a derivare acqua a scopo idroelettrico dal rio Duron, nel Comune di Campitello di Fassa alla quota di 1.835,50 m slm, per la portata massima di 600 l/s e media di 145 l/s da restituire nello stesso rio alla quota di 1.485,45 m slm e produrre, durante l’intero anno, la potenza media di 497,46 kW su un salto di 350,05 m.

Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche dispone che le concessioni di nuove derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico possano essere assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque, tenuto conto di quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato nel 2004. Lo stesso prevede che la Giunta valuti – preventivamente all’attivazione del procedimento di concessione di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico – se sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta. Prevede inoltre che la Giunta possa considerare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, in correlazione anche con eventuali misure o programmi di compensazione e/o di miglioramento ambientale e paesaggistico.

Per procedere alla valutazione della sussistenza del prevalente interesse ambientale è prevista l’acquisizione del parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA), con riguardo agli obiettivi di qualità, alle esigenze di funzionalità fluviale e, ove ne ricorrano i presupposti, di alta compatibilità ambientale; l’APPA provvede a valutare le esigenze di funzionalità fluviale in osservanza dei criteri metodologici contenuti nell’Allegato B. E’ inoltre previsto che il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio provveda a valutare le esigenze paesaggistiche in applicazione di quanto previsto dall’Allegato B.

Con nota prot. n. 35487 di data 22 gennaio 2014 APPA ha inviato al Dipartimento Territorio, ambiente e foreste il proprio parere di competenza; altrettanto ha fatto il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota prot. n. 48179 di data 29 gennaio 2014. In data 5 febbraio 2014 la domanda in oggetto è quindi stata valutata nella prevista conferenza di Servizi.

Nell’ambito della conferenza il Servizio Bacini montani ha evidenziato, tra le altre cose, che il progetto avrà un notevole impatto sull’attuale disponibilità idrica del rio Duron, con effetto di depauperamento e di continuità dell’acqua presente e che la diminuzione della quantità d’acqua in alveo comporterà un notevole restringimento della sezione bagnata, con incremento della vegetazione in alveo, con conseguente incremento dei costi di manutenzione e di fenomeni parossistici di trasporto solido. Il Servizio Foreste e fauna ha evidenziato come il rio Duron, circondato dal paesaggio delle Dolomiti, rivesta un certo interesse per l’esercizio della pesca anche sotto il profilo turistico e vi è quindi la necessità di conservare in alveo una portata non inferiore al minimo di legge. APPA ha invece rilevato come la derivazione non risulti accettabile relativamente alle esigenze di funzionalità fluviale. Infine, per quanto riguarda la valutazione degli aspetti paesaggistici, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha evidenziato come sussista un prevalente interesse paesaggistico tale da rendere incompatibile la realizzazione del progetto, in quanto l’area è interessata da superfici a bosco e a prato con puntuali elementi territoriali di valore, in stretta relazione con i beni delle Dolomiti ed in particolare con il sistema del “Catinaccio” e i siti della rete “Natura 2000” ed è interessata da escursioni di elevato “valore turistico”. In tale ambito, paesaggistico, ha rilevato il Servizio urbanistica, l’impianto presenta criticità nella realizzazione dell’opera di presa, dell’edificio centrale e della condotta forzata, nonché nella portata d’acqua rilasciata dall’opera di presa.

Si sono quindi riscontrate, come si legge nella delibera, delle criticità legate alle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche tali da far prefigurare la sussistenza di un interesse ambientale incompatibile con la derivazione richiesta. Ciò tuttavia, prosegue la delibera, le normativa prevede che la Giunta provinciale possa considerare, nell’ambito della valutazione, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, in correlazione anche con eventuali misure o programmi di compensazione e/o di miglioramento ambientale e paesaggistico.

In data 7 marzo 2014 il Comune proponente ha presentato un progetto gestionale che prevede interventi di miglioramento ambientale e di sviluppo sostenibile consistenti nella realizzazione di due impianti di fitodepurazione di reflui zootecnici presso le malghe “Somaval” e “Do Col D’Aura”, la sistemazione di tre ex-discariche di R.S.U. site nei comuni di Campitello di Fassa e Canazei, la realizzazione di un laboratorio didattico sull’energia da fonti rinnovabili; il sostegno economico annuale del Consorzio per il Servizio Boschivo Alta Fassa; la sistemazione annuale della strada comunale della val Duron e la realizzazione di un percorso didattico nella Valle; a ciò vincolando il 25% del risultato netto di esercizio dell’impianto idroelettrico.

La Giunta, si legge nella delibera, ritiene che il progetto gestionale presentato dal Comune di Campitello di Fassa contenga gli elementi essenziali per essere considerato favorevolmente, così ritenendo che sussistano le condizioni per valutare positivamente il progetto di derivazione dal rio Duron, autorizzando quindi l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale e concedendo al Comune la possibilità di rimandare “ai tempi opportuni” la proposta di ulteriori iniziative di sviluppo sostenibile.

Tutto ciò premesso,

si interroga la Giunta per sapere

  1. che valore attribuisca la Giunta alle competenze e quindi alle valutazioni e ai pareri espressi dalle strutture tecniche della Provincia;

  2. sulla base di quali valutazioni la Giunta abbia deciso di ignorare dei pareri tecnici fortemente negativi forniti dalle strutture provinciali competenti;

  3. se non ritenga i pareri tecnici forniti dalle strutture provinciali competenti sufficientemente negativi per non essere superati da una valutazione relativa al progetto delle misure di compensazione e/o di miglioramento ambientale e paesaggistico;

  4. se non ritenga inopportuno superare dei pareri tecnici fortemente negativi afferenti all’opera di derivazione in oggetto attraverso la valutazione di misure di compensazione e/o di miglioramento ambientale e paesaggistico afferenti ad opere o attività pur meritorie ma del tutto scollegate dal progetto stesso e dalla mitigazione dei suoi impatti sul territorio, sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema fluviale considerato (come per esempio la realizzazione di un percorso didattico nella Valle o la sistemazione di tre ex-discariche di R.S.U).

  5. per quale motivo non si trova traccia nella delibera delle valutazioni previste dall’art. 7 delle norme di attuazione del PTA approvato con deliberazione della G.P. n. 233 del 16.02.2015, posto che l’applicazione delle norme previgenti prevista all’art. 4 per le istanze precedenti la data del 30.09.2014 riguarda le sole valutazioni di cui agli art. 2 e 3.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

cons. Alessio Manica